Lo stage
COS'È LO STAGE?
E’ un periodo limitato nel tempo nel quale uno studente, un disoccupato viene ospitato da un datore di lavoro, pubblico o privato.
Per iniziare il tirocinio bisogna aver assolto l'obbligo scolastico.
Non è un rapporto di lavoro.
A cosa serve?
Consente di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi e di agevolare le scelte professionali attraverso la conoscenza diretta del mondo del lavoro.
Quanti tirocinanti possono andare contemporaneamente nello stesso posto di lavoro?
Dipende dal numero di dipendenti a tempo indeterminato dell'azienda ospitante: uno sotto i cinque dipendenti, due fino a diciannove dipendenti, massimo il 10% dei dipendenti nelle altre.
Qual è la durata massima?
Varia a seconda della posizione del tirocinante: quattro mesi per gli studenti delle scuole superiori; sei mesi per chi cerca il primo lavoro, per i disoccupati, per gli allievi degli istituti professionali, dei corsi di formazione professionale, delle attività post-diploma e post-laurea; dodici mesi per gli studenti universitari, per le persone svantaggiate; ventiquattro mesi per i portatori di handicap.
Quanto costa?
Il tirocinante deve essere assicurato con l'Inail (tariffa 0611) contro gli infortuni e con una qualsiasi compagnia per la responsabilità civile. La legge non prevede compensi per il tirocinante.
Chi paga le assicurazioni?
Gli oneri delle assicurazioni obbligatorie sono a carico degli enti che promuovono il tirocinio. Nel caso che lo stage sia attivato dalle strutture pubbliche del collocamento, l'onere assicurativo può essere posto in carico all'ente ospitante.
Chi sono gli enti promotori?
L'Agenzia regionale per l'impiego; le Sezioni circoscrizionali per l'impiego; l'Università degli Studi; gli Istituti di istruzione universitaria statali e non statali; il Provveditorato agli Studi; le Istituzioni scolastiche statali e non statali; i Centri pubblici o a partecipazione pubblica di formazione professionale e/o orientamento; i Centri operanti in regime di convenzione con Regione o Provincia o accreditati in base all'art. 17 della legge 196/97; le Comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali iscritti negli albi regionali; i Servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalla Regione; le lstituzioni formative private, non a scopo di lucro, autorizzate dalla Regione.
Gli Enti bilaterali, le Associazioni dei datori di lavoro e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori possono fare proposte.
A chi è affidato il tirocinante?
Sono previste due figure: un tutor indicato dall'ente promotore con responsabilità didattico- organizzative e un responsabile aziendale che segue l'inserimento del tirocinante.
Quali pratiche bisogna fare?
E’ necessaria una convenzione tra il soggetto promotore e il datore di lavoro pubblico o privato. Ad essa va allegato il progetto formativo e di orientamento per ciascun tirocinante.
Si possono fare convenzioni-quadro a livello provinciale.
I promotori devono inviare copia della convenzione e di ciascun progetto alla Regione, al Servizio ispettivo della Direzione provinciale del Lavoro, alle organizzazioni sindacali aziendali o provinciali.
E alla fine?
La struttura promotrice rilascia al tirocinante un certificato da far valere nel proprio curriculum.